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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I
Costituzione Sede Carattere Durata Patrimonio

Art. 1
Per fini sportivi senza scopi di lucro è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata: "Rounders Bergamo - Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Bergamo, Via San Bernardino n. 152. La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni.

Art. 2 Carattere dell'Associazione.
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, non ha scopo di lucro e la sua attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.i.g.p. (Federazione Italiana Gioco Poker – di seguito F.i.g.p.) e dell'Ente di Promozione Sportiva e di Promozione Sociale cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione, hanno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute, tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo.
L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee federali.

Art. 3 Durata dell'Associazione.
La durata dell'Associazione é illimitata.

Art. 4 Patrimonio.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

  • dai beni che vengono acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari, dei quali beni i soci ordinari hanno la proprietà relativamente alla propria quota;
  • dai beni che diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi;
  • dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  • Le sue entrate sono costituite:
  • dalle quote sociali;
  • dai proventi delle manifestazioni sportive e delle gestioni interne;
  • dai corrispettivi percepiti per l'organizzazione di attività sociali collaterali, sia di natura istituzionale sia di natura commerciale (al netto degli oneri fiscali);
  • da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  • da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e/o privati.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il residuo attivo del bilancio sarà destinato al raggiungimento degli scopi sociali.
Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II
Oggetto

Art. 5
L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi, culturali, solidaristici, di promozione sociale, amatoriali e assistenziali.
L'Associazione organizza e dirige le competizioni sportive, sia per delega della F.i.g.p., sia di propria iniziativa, coinvolgendo i tesserati propri e quelli aderenti ad altre Associazioni affiliate alla F.i.g.p.
Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Inoltre, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Inoltre i soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire l'integrazione sociale e un migliore impiego del tempo libero.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

1) attività sportive:

L'associazione si propone di:

  • promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al Texas Hold'em;
  • organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  • promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  • studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
  • gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  • organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  • indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

2) iniziative ricreative e di promozione sociale:

  • allestire e gestire collegati ai propri impianti punti di ristoro per i propri soci, quali servizio bar con spaccio di alimenti e bevande, servizio mensa, spaccio di generi alimentari, tabacchi nel rispetto delle relative norme e disposizioni amministrative e sanitarie;
  • allestire e organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici;
  • gestire campeggi, centri turistici, ritrovi, ristoranti, alberghi, sale da gioco e da ballo in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  • organizzare trattenimenti e spettacoli per giovani, anziani e bambini;
  • organizzare convegni, conferenze, congressi sullo sport e su ogni altro argomento culturale ad interesse dei soci;

3) attività di formazione:

  • gestire e organizzare incontri e manifestazioni tra i soci, attività di assistenza, di solidarietà sociale e di sostegno verso l'handicap e tutte le forme di disagio;
  • esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire andrà a privilegiare quelle suscettibili di più ampia partecipazione dei soci.
Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altri circoli anche aziendali o Associazioni con gli stessi scopi sociali.

TITOLO III
Soci

Art. 6 Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, di F.i.g.p., del CONI, dell'Ente di Promozione sportiva e dell'Ente Assistenziale e di Promozione Sociale affiliante.

I soci sono classificati in due distinte categorie:

  • Soci fondatori;
  • Soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione.

Art. 7 Ammissione soci.
Gli aspiranti soci devono presentare una domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che delibera insindacabilmente. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, deliberata in apposita riunione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
La quota associativa eventualmente corrisposta all'Associazione non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i soci hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell'Associazione; inoltre essi hanno facoltà di far accedere persone di loro conoscenza presso la sede dell'Associazione allo scopo di far loro conoscere le finalità sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – Diritti dei soci.
Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione a tutte le attività sociali, nonché alle assemblee sociali. Hanno inoltre il diritto all'elettorato attivo e passivo.
Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dal presente Statuto.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9 Doveri dei soci.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto.

In particolare i Soci hanno l'obbligo di osservare:

  • il presente Statuto nonché gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni di F.i.g.p. nonché quelli del Coni, dell'Ente di Promozione sportiva e dell'Ente Assistenziale e di Promozione sociale affiliante;
  • versare nei tempi e nei modi stabiliti dall'Associazione o da F.i.g.p. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica;
  • osservare e far osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine e i valori fondanti della F.i.g.p..

Art. 10 Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

  • per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
  • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali é avvenuta l'ammissione;
  • per morosità, qualora non venga pagata la quota sociale nei termini previsti;
  • per dimissioni, che devono essere accettate dal Consiglio Direttivo;
  • per delibera di espulsione del Consiglio Direttivo;
  • per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari.
Se un socio: 

  • infrange le regole del presente Statuto;
  • tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
  • prende parte ad imprese o Associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione;
  • dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
  • il Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a seconda del caso:
  • ammonizione scritta;
  • sospensione temporanea;
  • espulsione.

TITOLO IV
Assemblea

Art. 12
L'Assemblea dei soci é composta dai soci fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo e dai soci ordinari successivamente ammessi. Essa si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni anno entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del conto preventivo per l'anno susseguente predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ogni qualvolta il Presidente riterrà di convocarla o su richieste motivate di almeno 3/10 dei soci per deliberare sugli argomenti che lo statuto sociale attribuisce a tale organo.

E' di competenza dell'Assemblea dei soci:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • approvare, secondo le disposizioni del presente statuto, il rendiconto economico e finanziario annuale e il conto spese preventivo;
  • effettuare la valutazione del patrimonio sociale;
  • deliberare sui problemi di carattere generale e dare criteri al Presidente e al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita sociale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti; nel secondo caso il Presidente dell'Assemblea insedia il Seggio elettorale nominando, tra i presenti, un comitato di tre scrutatori ed un Presidente del Seggio.

Art. 13
L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria é valida in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentano la metà più uno dei voti dell'Associazione, in seconda convocazione é valida qualunque siano i voti di cui dispongono i soci anche rappresentati per delega. Essa delibera a maggioranza assoluta.
Hanno diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532 c.c., e di intervenire in Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il socio che non possa partecipare all'Assemblea generale può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Non è ammesse più di una delega per socio.

Art. 14
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.

Art. 15
Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 16
E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o sul suo scioglimento e conseguente liquidazione e, deve essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, devono essere prese a maggioranza dei soci presenti o per delega che devono rappresentare almeno i 3/4 dei voti dell'Associazione.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria é valida qualunque siano i voti dell'Associazione. Essa delibera a maggioranza assoluta.

TITOLO V
Consiglio Direttivo

Art. 17
Il Consiglio Direttivo é composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere; ed eventuali Consiglieri.
Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci, purché maggiorenni.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e potrà essere rieletto. Non possono far parte del Consiglio Direttivo: coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Non possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società sportive affiliate alla F.i.g.p., o di altre Associazioni o Enti che praticano il Texas Hold'em che fanno capo ad un Ente di Promozione Sportiva o ad un'altra Federazione di Texas Hold'em. Non possono far parte del Consiglio Direttivo gli iscritti che siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
  • stabilire le quote associative di anno in anno nel rispetto delle finalità dell'associazione;
  • deliberare sui mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione;
  • deliberare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
  • provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre bilanci preventivi e consuntivi;
  • dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Art. 20
Tutte le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza dei presenti.

Art. 21
Per ciascuno anno finanziario che coincide con l'anno solare, sono compilati a cura del Consigliere Tesoriere il bilancio consuntivo, ovvero un rendiconto economico e finanziario, ed il conto preventivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza dell'Assemblea.

Art. 22
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato all'unanimità del direttivo e con voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 23
Il Consigliere che fa parte del direttivo qualora non dovesse per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 25
Agli effetti amministrativi la gestione dell'Associazione si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI
Presidente

Art. 26
Il Presidente:

 

  • ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma;
  • presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
  • convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria e quelle del Consiglio Direttivo;
  • sovrintende all'amministrazione dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.

TITOLO VII
Tesoriere

Art. 27
Il Tesoriere:

  • riscuote le somme con il sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo;
  • esegue i parametri su ordinativi interni con firma abbinata dal Presidente.
  • Per i rapporti con gli istituti di credito é sufficiente la firma disgiunta del Tesoriere o del Presidente per tutte le operazioni con gli istituti stessi;
  • cura la contabilità e la tenuta delle relative scritture. Per i punti a e b il Tesoriere può delegare eventuale dipendente dell'Associazione, curando la supervisione dei compiti detti.

TITOLO VIII
Disposizioni varie

Art. 28
La quota di ammissione, o contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo tale quota comprensiva di spese per l'acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.

Art. 29
L'Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli aderenti della stessa. I soci ordinari, assumono l'obbligo, nei confronti dell'Associazione, di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi.

Art. 30
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci ordinari ai quali é devoluto il compito di liquidare il patrimonio sociale.
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX
Regolamento interno

Art. 31
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO X
Disposizioni finali

Art. 32
Per tutto quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, le leggi vigenti in materia, le regole del C.O.N.I., degli Enti di promozione sportiva e di promozione sociale a cui si aderisce.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art.33
Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.

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